Sire del Loto Bianco Forum BDSM & Fetish

La risposta definitiva al 90% delle discussioni

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Unchained Perversions
view post Posted on 27/12/2018, 19:28 by: Unchained Perversions     +1   +1   -1
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CITAZIONE (Gatto_gattone @ 23/12/2018, 09:26) 
www.bdsmitalia.org/prodomme-prostit...xFidV8madJf_mts

La Prodomme (o il Prodom o il/la Proslave) sono da considerare persone dedite alla prostituzione oppure no? Il dibattito sembra di quelli destinati a non avere una fine. Questo perchè ci sono persone da un lato e dall’altro che sostengono tesi opposte. Ed è un dibattito che, nel mondo BDSM, coinvolge un po’ tutti: chi fa la Prodomme e si fa pagare, chi fa la Prodomme e si fa fare regali, chi usufruisce dei servizi di una Prodomme, chi le ospita nella propria abitazione, le Prodomme che fanno sessioni insieme ad altre Prodomme nel loro abitazione o affittando spazi o appartamenti ad hoc, per finire ai gestori di locali e club in cui una Prodomme per partecipare ad un evento.

Eppure la legge è alquanto chiara al riguardo e non dovrebbe lasciare adito a fraintendimenti: il Prodomming è prostituzione se comprende pratiche fetish o sadomaso di tipo sessuale (come, ad esempio, strapon, il facesitting, il milking, il footjob).

Quindi, da un punto di vista puramente teorico, se si tratta di un’attività lecita, perchè la gente si scandalizza se si prova ad avvicinare la pratica del Prodomming a quello della prostituzione? Analizzando il punto di vista di chi pensa che Prodomming e prostituzione debbano essere considerate due attività completamente distinte, emerge il desiderio di elevare, in qualche modo, il Prodomming (e di rimbalzo anche tutto il BDSM) ad un livello più alto di sessualità, quasi etereo, oserei dire… più “puro” del banale, volgare, carnale sesso penetrativo.

Partiamo con una precisazione doverosa: la prostituzione in Italia è un’attività lecita come qualunque altra. Usare il termine “prostituta” in modo dispregiativo è un reato al pari di chiamare “beccamorto” il proprietario di un’azienda di pompe funebri o “azzeccagarbugli” un avvocato. Quello che non è lecito (ed è punito dalla legge) e che può interessare l’ambito BDSM, sono alcune fattispecie di reato come il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione.

C’è chi fa una distinzione per cercare di “separare il grano dalla pula”, sostenendo che vi è una differenza fondamentale a seconda se nella dominazione sul cliente vengano inserite pratiche di tipo “sessuale” come lo strapon, il facesitting, il milking, il footjob. In effetti la differenza c’è e ora cerco di spiegarla nei termini più semplici possibili. Una Mistress che fa una sessione, ad esempio, con una sissymaid, vestendola da donna, facendole fare i piatti e le pulizie, anche se si fa pagare, “tecnicamente” non sta compiendo prostituzione. Altra cosa, invece se oltre a vestirla/truccarla e far fare le pulizie, decide di usare lo strapon come “premio” o “punizione”. In quel caso, essendoci chiaramente un atto sessuale, la sessione a pagamento diventa -a tutti gli effetti- un atto di prostituzione.

Questo può diventare importante nel momento in cui, nuovamente, si usa il termine prostituta in termine dispregiativo e quindi si compie il reato di ingiuria/calunnia, ma soprattutto, per tornare ai temi iniziali, si rischia o meno di vedersi contestati i reati di favoreggiamento o sfruttamento.

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Una Mistress a pagamento che fa sessioni di crossdressing/sissymaid non può essere considerata una prostituta e quindi affittare un dungeon, una stanza ad ore, etc non può essere considerato favoreggiamento nè condividere i guadagni può essere considerato sfruttamento.

Ma quante sono, nella realtà, le Prodomme che escludono dalle loro pratiche quelle di tipo sessuale come quelle che ho elencato prima? Direi pochissime a giudicare da quello che loro stesse promuovono e propongono nei loro annunci. Questo vuol dire che molte di loro (e di conseguenza molte delle persone che in qualche modo collaborano con loro a vario titolo) sono a rischio di denuncia quando, come si vede spesso in giro, propongono sessioni “di coppia” con un’altra Mistress.

Il discorso è delicato anche per chi affitta case, appartamenti, locali o per chi ospita Prodomme ai propri eventi per “ravvivare” la serata e accontentare i clienti o i Soci. Se, ad esempio, il proprietario consente l’ingresso ai soci, riserva per sé una parte e alla ragazza ne offre un’altra (spesso chiamato “gettone di presenza”) è sfruttamento. Se la donna guadagna e il proprietario non percepisce nulla è comunque favoreggiamento.

Infinec’è un altro aspetto da considerare, ovvero quello “fiscale”. Ne avevamo già parlato in un altro articolo del blog: in pratica chiunque, comprese le Prodomme, sono tenute a dichiarare i reddidi complessivi se questi superano i 5000 euro/anno. Le Prodomme che si lamentano di “non poter pagare le tasse” sono solo disinformate. Non solo possono, ma -spesso- DEVONO farlo per evitare presunzioni di reddito e contestazioni varie (della serie… non puoi essere nullatenente e affittare un attico in centro).

Favoreggiamento:

Il reato di favoreggiamento della prostituzione si concretizza, sotto il profilo oggettivo, in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione, mentre sotto il profilo soggettivo è sufficiente la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo senza che abbia rilevanza il movente dell’azione (Cass. Pen., sez. III, sentenza 20 novembre 2013, n. 6373).

E ancora:

Il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona favorendo in qualsiasi modo la prostituzione altrui, così che non si rende necessaria una condotta attiva, essendo sufficiente ogni forma di interposizione agevolativa quale quella di mettere in contatto il cliente con la prostituta (Cass. Pen., sez. III, sentenza 20 marzo 2001, n. 10938).

E’ importante notare come perchè si configuri il reato di favoreggiamento non è più necessario che vi sia un ripetersi frequente di tale comportamento (tale indirizzo non è universale e ci sono stati anche sentenze che si sono espresse in modo diverso):

Le fattispecie criminose di cui all’art. 3 della L. 20 febbraio 1958 n. 75, in tema di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, non esigono l’abitualità della condotta, potendosi ravvisare anche a seguito di un solo episodio, stante la finalità di contrastare ogni fenomeno di interposizione personale, a fine di lucro o soltanto agevolativi, della prostituzione, né l’esplicazione nei confronti di persona già dedita a tale attività (Cass. Pen., sez. III, sentenza 25 giugno 2002, n. 33615).

Sfruttamento:

Un primo approccio alla definizione di sfruttamento considera chi approfitti dei guadagni, in denaro o in altra utilità, purché economica, realizzati attraverso l’attività di prostituzione altrui:

La volontà, in capo allo sfruttatore, di voler conseguire un provento economico dall’attività sessuale posta in essere da altri non è idoneo a trasformare lo sfruttamento in delitto contro il patrimonio, con la conseguenza della non applicabilità della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale (PAVONCELLO – SABATINI).

Ciò che caratterizza lo sfruttamento è la possibilità che il colpevole possa partecipare ai proventi economici derivanti dalla prostituzione medesima. In altre parole, lo sfruttamento deve consistere nella partecipazione finanziaria all’esercizio della prostituzione, in modo da far conseguire, in capo al colpevole, utilità economicamente valutabili.

L’espressione “utilità economicamente valutabili” meriti un piccolo, quanto necessario, approfondimento. La nuova formulazione legislativa, nel richiedere la partecipazione alla prostituzione altrui e non ai guadagni che la prostituta ricava dalla sua attività, sembra avere fornito la chiave per offrire un’interpretazione maggiormente estensiva per quello che può attenere all’economicità della partecipazione. Non si farebbe più solo riferimento ai guadagni che la donna realizza attraverso la propria prostituzione (partecipazione diretta), ma anche a qualsiasi attività che sia idonea a trarre un qualsiasi guadagno economico dalla altrui prostituzione (partecipazione indiretta). Inoltre non è richiesto che lo sfruttatore ponga in essere una condotta vessatoria diretta ad obbligare la prostituta a fornirgli parte di tali proventi, in quanto il delitto in esame può configurarsi anche nel caso in cui colei che si prostituisce ceda spontaneamente tali guadagni. Principio accolto anche dalla Cassazione, la quale richiede comunque che il colpevole abbia la volontà di trarre vantaggio dallo sfruttamento della prostituzione altrui.

Configura il delitto di sfruttamento della prostituzione partecipare ai proventi dell’attività di prostituzione, anche se essi vengono ceduti spontaneamente dalla meretrice al convivente per mandare avanti il “menage” familiare, quando costui abbia la cosciente volontà di trarre vantaggio economico dalla prostituzione. (Fattispecie in cui il convivente era pienamente consapevole della provenienza del denaro per l’economia familiare in quanto accompagnava la donna sui luoghi in cui si prostituiva) (Cass. Pen., sez. III, sentenza 28 aprile 2003, n. 19644).



Ricapitolando:

bisogna distinguere tra pratiche di dominazione (D/s) e pratiche sadomaso non sessuali da un lato e pratiche fetish e sadomaso di tipo SESSUALE (come, ad esempio, strapon, il facesitting, il milking, il footjob)
farsi pagare per delle sessioni che prevedano pratiche fetish e sadomaso SESSUALI è considerato, a tutti gli effetti, prostituzione
la prostituzione in sè è legale, ma sono considerati reati il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione
una Prodomme che guadagna più di 5000 euro/anno (comprese anche attività “vanilla”) è tenuta a dichiarare i propri ricavi nella dichiarazione dei redditi. Ne avevamo già parlato in un altro articolo del blog
due Prodomme che fanno una sessione di coppia con pratiche fetish e sadomaso SESSUALI possono vedersi contestato il reato di favoreggiamento (l’una rispetto all’altra, ma in genere quella che ha affittato il locale o che ha promosso la cosa al cliente). Non è un caso ipotetico!! Episodi del genere sono già successi e alcune Prodomme hanno dovuto affrontare non solo un processo, ma anche la relativa gogna mediatica.
affittare un locale a Prodomme che fanno sessioni con pratiche fetish e sadomaso SESSUALI può portare al reato di favoreggiamento o sfruttamento (molto dipende dal fatto se si affitti l’appartamento/locale esclusivamente a Prodomme, se lo si affitti “ad ore”, se si chiede un prezzo diverso a Prodomme o a clienti normali, etc)
retribuire una Mistress perchè faccia pratiche fetish e sadomaso SESSUALI con gli avventori/clienti durante un evento (festa privata, club privè, discoteca), magari anche condividendo i ricavi dela serata, può essere considerato sfruttamento.

www.bdsmitalia.org/prodomme-prostit...xFidV8madJf_mts

Titolare questa discussione come "risposta definitiva" è azzardato e svilente :P . Perché privarsi di questa BELLISSIMA tematica che ogni tanto salta fuori ?? :D :D :D

Quando sento parlare su questo argomento, mi sembra sempre un voler parlare di legge per, come sostieni all'inizio, voler "elevare" il sesso BDSM dal sesso Vanilla.

In ogni caso, da quanto letto in altre occasioni / altri lidi, la mia comprensione dell'argomento mi spinse a capire che conta il fine della pratica e non la pratica stessa, nella definizione di "atto sessuale". Se far vestire un tipo da sissy fa godere sessualmente il tipo, non conta fargli o meno un footjob per definirlo "atto sessuale".
Se sbaglio e ti va di perder tempo sulla questione, puoi fornire i riferimenti bibliografici che smentiscono questa mio convincimento ?

Alla prossima. :B):
 
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